TRIBUNALE DI SULMONA 
 
    Il giudice dell'esecuzione Dott. Massimo Marasca, a  scioglimento
della  riserva  assunta  all'udienza   04/12/2013   nella   procedura
esecutiva iscritta al N.r.g.e. 462/2013 promossa da Equitalia  Centro
Spa nei confronti  di  Carducci  Rosa,  ha  pronunciato  la  seguente
ordinanza. 
Premesso che: 
    Carducci Rosa argomentava l'inesistenza di rapporti con il  terzo
pignorato, la prescrizione dei crediti attivati  dall'agente  per  la
riscossione, la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei contribuenti
e dei vizi di notificazione del pignoramento. 
    Equitalia  argomentava  l'inammissibilita'  dell'opposizione  per
violazione dell'art. 57, comma 1, DPR 602/73. 
Ritenuto che: 
    Sia   necessario   sollevare   d'ufficio    la    questione    di
costituzionalita' sugli artt. 65 e 57  DPR  602/73  per  le  seguenti
ragioni. 
Non manifesta infondatezza. 
    L'art. 57,  DPR  602-73  prevede  dei  limiti  alla  facolta'  di
proporre le opposizioni ex art. 615 e 617 cpc davanti al GE. 
    L'art. 57, comma 1, DPR 602/73 opera per i soli crediti tributari
e non per le entrate pubbliche di diversa natura (Tribunale Bari sez.
II Data: 07/01/2010, Numero: 24). 
    La notificazione al terzo pignorato e' avvenuta con modalita' del
tutto difformi da quelle previste dalla legge, tanto da poter  essere
considerata come  inesistente  (Cass.  11623-03;  Cass.  621/07).  Di
fatti, Equitalia si e' limitata a spedire al terzo mera una  a/r.  In
proposito si rammenta come la relazione di notificazione non  ammetta
equipollenti (v. Cass. 1337-98; Cass. 9217-95; Cass. 6140-04) e  come
la  notificazione  al  terzo  sia  elemento  di  perfezionamento  del
pignoramento ex art. 543 cpc (Cass. civ., sez.  III,  09-03-2011,  n.
5529). 
    La sospensione potrebbe operare per i soli  crediti  parafiscali,
atteso  che  per  le  entrate  tributarie  vigono  i  limiti  fissati
dall'art. 57, comma 1, DPR 602/73. 
    Si attuerebbe, cosi', una discriminazione tra entrate  tributarie
e non tributarie, che, sebbene abbia un qualche fondamento, non  puo'
legittimare gli arbitri dell'amministrazione  e  dell'agente  per  la
riscossione (cosiddetto principio "legibus solutus"). 
    E' da osservare, infatti, come l'art. 57,  comma  1,  DPR  602/73
limiti le opposizioni ex art. 615 cpc e quelle ex art. 617 cpc a vizi
ben  specifici,  trascurando  ipotesi   come   le   patologie   della
notificazione del pignoramento o le fattispecie  d'inesistenza  della
stessa, ipotesi quest'ultima che,  come  argomentato  in  precedenza,
ricorre anche nell'odierna causa. 
    L'inesistenza  della  notificazione  del  pignoramento  non  puo'
essere fatta valere  nemmeno  davanti  alle  Commissioni  Tributarie,
poiche'  gli  atti  dell'esecuzione   esulano   dalla   giurisdizione
tributaria e non previsti nell'elenco dagli atti impugnabili in detta
sede (v. art. 2 e 19 d.lgs. 546/92; Tribunale  Roma  sez.  II,  Data:
15/02/2011, Numero: 2971). 
    Si dovrebbe concludere, pertanto,  per  un  difetto  assoluto  di
giurisdizione, che appare  incostituzionale  per  contrasto  con  gli
artt. 3 e 24 Cost. nella parte  in  cui  l'art  57,  DPR  602/73  non
consente di proporre opposizione ex art. 615 cpc davanti  al  giudice
dell'esecuzione, allorquando la notificazione  del  pignoramento  sia
inesistente. 
    La norma  e'  parimenti  incostituzionale  nella  parte  in  cui,
congiuntamente all'art. 65, DPR 602/73,  avalla  delle  modalita'  di
notificazione dell'atto  di  pignoramento  presso  terzi  diverse  da
quelle previste dalla legge e per  le  quali  non  e'  consentita  al
debitore alcuna forma di tutela. 
    Peraltro, la norma sembra  violare  anche  la  riserva  di  legge
prevista dall'art. 97 Cost. e 111 Cost.  In  effetti,  va  rammentato
come l'art. 72-bis, DPR  602/73  disciplini  una  forma  speciale  di
pignoramento presso terzi, che si attua come un'autotutela  esecutiva
dell'amministrazione  finanziaria  per  il   recupero   dei   crediti
erariali.  La  procedura  ex  art.  72-bis,  diversamente  da  quella
ordinaria, e' interamente gestita  dall'amministrazione.  Si  tratta,
quindi,   di   una   norma   eccezionale,   che    va    interpretata
restrittivamente. Peraltro, ne' il detto art. 72-bis cpc  ne'  l'art.
65,  DPR  602/73   consentono   all'amministrazione   finanziaria   o
all'agente della riscossione di avvalersi di forme  di  notificazione
diverse da quelle regolamentate dal codice di  rito  o,  perfino,  di
elaborarne altre di pari efficacia. 
    La soluzione normativa e', poi, in contrasto con gli artt. 3, 11,
117 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non garantisce al debitore  di
crediti erariali un processo equo quanto meno  in  misura  pari  agli
altri debitori. 
    Infine, vi e' un contrasto anche con l'art. 113 Cost. atteso  che
si avrebbe una limitata impugnativa  del  cittadino  per  atti  della
pubblica amministrazione, sostanziantesi in  forme  di  notificazione
extraordinem. 
    In ragione di  quanto  espressamente  sancito  dell'art  57,  DPR
602-73  e  dal  diritto  vivente  non  appare   possibile   elaborare
un'interpretazione conforme. 
Rilevanza della questione. 
    La questione e' rilevante ai fini del decidere,  poiche',  stando
all'attuale teste normativo,  occorrerebbe  operare  una  sospensione
cautelare per i soli crediti parafiscali, mentre per quelli  erariali
si dovrebbe rigettare l'istanza argomentando un difetto  assoluto  di
giurisdizione. 
    Pertanto,  l'esecuzione  dovrebbe  proseguire  limitatamente   ai
crediti   erariali,   mentre,   qualora    la    Corte    dichiarasse
l'incostituzionalita' della norma, il debitore  potrebbe  beneficiare
della sospensione dell'esecuzione anche per queste altre somme. 
    Sempre ai fini della rilevanza, si precisa  come  le  motivazioni
esposte non implichino necessariamente un intervento additivo, atteso
che la Corte potrebbe  dichiarare  l'incostituzionalita'  dell'intero
comma primo dell'art. 57, DPR 602/73 senza il pericolo di "pericolosi
vuoti normativi" (v. art. 615 e 616 cpc). 
    Anche  a  voler  opinare  un  la  necessita'  di  un  dispositivo
additivo, si tratterebbe di un intervento a contenuto obbligato e  in
materia sottratta alla discrezionalita'  del  legislatore,  dovendosi
semplicemente ampliare la tutela concessa al debitore.